Art. 4.
(Certificazione dell'idoneità all'utilizzo del DAE).

      1. La facoltà di certificare l'idoneità all'utilizzo del DAE spetta ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, accreditati dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 3, che garantiscono la qualità della formazione ed effettuano la verifica e il controllo dei corsi.
      2. La certificazione all'utilizzo del DAE è nominativa, ha la durata di dodici mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.
      3. Il rinnovo della certificazione all'utilizzo del DAE deve avvenire non oltre sei mesi dalla sua scadenza, previa verifica delle capacità teoriche e pratiche. I corsi di riaddestramento possono essere svolti anche con metodologie di apprendimento a distanza o di e-learning certificati dai soggetti di cui al comma 1.

 

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